La successione ereditaria rappresenta il passaggio del patrimonio attivo e passivo da un soggetto deceduto ad altri soggetti, gli eredi.
Prima di compiere qualunque atto relativo ai beni del deceduto è opportuno raccogliere informazioni al fine di non vederci precludere la possibilità di rinunciare all’eredità.
L’eredità può essere:
- accettata in modo puro e semplice:
- accettata con beneficio di inventario (devono accettare con beneficio di inventario gli eredi minori, gli interdetti e gli inabilitati;
Tale procedura può essere attivata anche da tutti gli altri eredi a prescindere dallo stato di incapacità, allo scopo di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede.
L’inventario è l’elenco dei debiti e crediti del deceduto e deve essere redatto dal cancelliere del Tribunale competente per residenza o da un notaio.
La redazione dell’inventario deve essere conclusa entro 3 mesi dalla data del decesso; - rinunciata (il verbale di rinuncia all’eredità deve essere redatto dal cancelliere del Tribunale competente per residenza o per atto di notaio e deve essere effettuata entro 3 mesi dalla data del decesso.
La quota rinunciata spetta agli altri eredi.
Il coniuge che rinuncia all’eredità mantiene comunque il diritto alla pensione di reversibilità e il diritto di abitazione sulla casa coniugale.
La rinuncia è preclusa se prima dell’adempimento si sono compiuti atti relativi ai beni del deceduto.
In mancanza di un testamento (in presenza del quale si apre la successione testamentaria) i beni del defunto speitano agli eredi legitimi. La Legge, a tutela dei familiari, pone limiti alla libertà di disporre per testamento.
Alcune persone hanno diritto per legge a ricevere una determinata quota del patrimonio del defunto (“riserva”).
Essi sono i cosidetti “legittimari” e sono:
- il coniuge, anche separato di fatto o consensualmente o giudizialmente ma senza colpa;
- i figli legittimi, anche adottivi, i figli naturali;
- in assenza di figlio di nipoti, gli ascendenti (i genitori).
- Se non c’è testamento la legge indica quali sono i parenti cui spetta l’eredità (successione legittima).
In Italia è riconosciuta la parentela fino al 6° grado.
In assenza di successibili, l’eredità è devoluta allo Stato.
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